Servizi comunali

Naturalizzazioni

La procedura per la richiesta della cittadinanza svizzera prende avvio con la richiesta dell'apposito formulario da ritirare di persona all'Ufficio controllo abitanti.

Tassa comunale: Ordinanza tasse decisioni procedure naturalizzazione

La Svizzera è una nazione fondata sulla volontà.

 

Sono la volontà e la reciproca solidarietà che tengono unite le quattro comunità linguistiche e i 26 Cantoni che compongono il Paese. È l'impegno di persone diverse a perseguire un progetto comune e a rispettare leggi condivise che rinnova ogni giorno il Patto federale.

 

Le persone che desiderano candidarsi per ottenere la cittadinanza ticinese e l’attinenza comunale a Losone, e con esse la cittadinanza svizzera, proseguono questa tradizione di nazione volontaristica.

 

Questa volontà si esprime, tra le altre cose, nella partecipazione alla vita sociale e culturale locale e nel rispetto delle leggi e dei valori svizzeri, tra cui il federalismo, la democrazia diretta e la concordanza.

Domanda di naturalizzazione

 

Legge sulla cittadinanza svizzera (dal 1. gennaio 2018)

 

La persona straniera che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza, utilizzando l'apposito formulario ufficiale e allegando i documenti previsti.

CONDIZIONI

 

Ogni cittadina o cittadino straniero ha il diritto di inoltrare una domanda di naturalizzazione, se rispetta le seguenti condizioni:

  • essere in possesso di un Permesso C valido
  • residenza di almeno 10 anni in Svizzera 
  • residenza di almeno 5 anni in Ticino 
  • residenza di almeno 3 anni nel Comune, fra i quali i due precedenti l’inoltro della domanda, ininterrottamente.

Nel calcolo degli anni di residenza in Svizzera, non sono presi in considerazione quelli trascorsi al beneficio di un permesso N (persone richiedenti l’asilo) o di un permesso L; mentre quelli con il permesso F (ammissione provvisoria), contano la metà.

 

Gli anni trascorsi in Svizzera tra gli 8 ed i 18 anni contano doppio, ma il soggiorno effettivo deve essere di almeno 6 anni.

 

Le figli e i figli minorenni possono essere inseriti nella domanda di uno dei due genitori.

DOCUMENTI


I documenti di cui alle lettere a., c. e l. sono da procurare prima di chiedere gli altri documenti elencati; i documenti di cui alle lettere b., e., f., g., h., i., devono essere emessi di recente e, a dipendenza delle circostanze, sono da aggiornare sino alla conclusione della procedura.

  1. conferma dello stato civile registrato per cittadine e cittadini stranieri o apolidi dell’istante (non coniugata/o) oppure certificato di famiglia dell’istante (coniugata/o) o certificato dell’unione domestica dell’istate (in unione domestica registrata), rilasciato dal competente ufficio svizzero di stato civile da meno di 6 mesi
     
  2. certificati di domicilio originali dei singoli comuni svizzeri in cui ha risieduto negli ultimi 10 anni, giustificanti i termini legali di residenza trascorsi in Svizzera, nel Cantone e nel Comune
     
  3. copia del permesso per persone straniere “C” in corso di validità e certificazione dell’autorità della migrazione confermante tipologie e durate dei permessi per persone straniere posseduti dall’istante durante i termini legali di residenza in Svizzera (modulo 11);
     
  4. copia di un documento nazionale di identità in corso di validità (passaporto, carta d’identità, certificato di viaggio per rifugiate/i, passaporto per straniere/i sprovvisti di documenti nazionali, eventuali documenti nazionali sostitutivi)
     
  5. estratto per privati del casellario giudiziale federale (a partire dai 12 anni, anche per le figlie e i figli compresi nella procedura)
     
  6. autocertificazione sui criteri d’integrazione penale (modulo 8) (a partire dai 16 anni, anche per le figlie e i figli compresi nella procedura)
     
  7. dichiarazione dell’ufficio di esecuzione circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in corso ed eventuali attestati di carenza di beni già rilasciati (a partire dai 12 anni, anche per le figlie e i figli compresi nella procedura)
     
  8. dichiarazioni circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali e l’assenza di arretrati scoperti (moduli 2 e3) (a partire dai 18 anni)
     
  9. dichiarazione delle competenti autorità circa l’eventuale erogazione di aiuti sociali degli ultimi 3 anni (modulo 10);
     
  10. ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato;
     
  11. certificazioni circa la conoscenza della lingua italiana conformemente a quanto disposto dall’art.3 del regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale o dispensa rilasciata dall’autorità cantonale (livello scritto: A2 / livello orale: B1)
     
  12. certificazione circa la frequentazione del corso e il superamento presso una scuola ticinese accreditata del test sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino o documentazione a comprova della frequenza scolastica o dispensa rilasciata dall’autorità cantonale
     
  13. certificazioni inerenti l’esercizio di un’attività economica (dichiarazione della datrice o datore di lavoro con indicazioni della data d’inizio del rapporto lavorativo / decisione AI / iscrizione alla disoccupazione,…) o di una formazione (dichiarazione frequenza scuola, con menzione della data d’inizio della formazione,…) durante gli ultimi 3 anni. Per ragazze e ragazzi in età scolastica, copia delle pagelle degli ultimi 5 anni
     
  14. certificazione concernente l’attribuzione dell’autorità parentale per istanti o figlie e figli minorenni compresi nell’istanza, nella misura in cui l’autorità parentale non è esercitata congiuntamente dai genitori.

Importante: I documenti che non sono redatti in italiano, in francese o in tedesco devono essere accompagnati da una traduzione autenticata in una di queste lingue.

 

Il servizio cantonale naturalizzazioni (+41 91 814 17 54) è a disposizione per qualsiasi informazione.

ALTRI CRITERI

 

Nella valutazione dei diversi criteri di naturalizzazione, l’autorità comunale tiene in debita considerazione la situazione personale di ogni candidata o candidato.

 

Le persone invalide, affette da una grave malattia oppure che hanno delle gravi difficoltà a leggere e scrivere e che per queste ragioni non adempiono a certe condizioni, e in particolare alla conoscenza scritta e parlata dell’italiano e alla riscossione di aiuti sociali, possono segnalare queste circostanze al momento dell’inoltro della domanda di naturalizzazione. Le stesse devono essere comprovate con un certificato medico.

 

Uno dei criteri per la naturalizzazione è il rispetto dei valori indicati nella Costituzione federale, quali la democrazia e la parità dei sessi.

 

L’ordinanza federale menziona però anche il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza, la libertà di espressione, l’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo e di assolvere la scuola dell’obbligo.

NATURALIZZAZIONE AGEVOLATA


Le cittadine e i cittadini stranieri residenti in Ticino dalla nascita e ininterrottamente da almeno 10 anni, possono acquisire in via agevolata la cittadinanza ticinese, se ne fanno richiesta prima del compimento del 22esimo anno di età.

 

Il Comune di attinenza è quello in cui il richiedente ha vissuto ininterrottamente nei due anni precedenti l’inoltro della domanda.

 

Art. 21 cpv. 1 LCit: la/il coniuge di un/a cittadina/o svizzera/o al momento dell’inoltro della domanda di naturalizzazione, deve dimostrare di aver risieduto in Svizzera per almeno 5 anni fra i quali l’anno precedente alla presentazione della candidatura e di vivere da almeno 3 anni in unione coniugale. Si tratta di una procedura federale.

 

Art. 10 LCit: la/il partner registrata/o di una cittadina o un cittadino svizzero, al momento dell’inoltro della domanda di naturalizzazione, deve dimostrare di aver risieduto in Svizzera per almeno 5 anni fra i quali l’anno precedente alla presentazione della candidatura e di vivere da almeno 3 anni in unione domestica registrata. Si tratta di una procedura ordinaria cantonale.

DECISIONE


Art. 8 RLCCit: svolta la procedura dell’art. 16 LCCit (accertamenti ed esame), il Municipio di regola entro 6 mesi, sottopone con messaggio al legislativo la domanda di concessione dell’attinenza comunale.

 

La procedura deve essere conclusa anche se la candidata o il candidato si trasferisce in un altro Comune o Cantone, a condizione che l’incarto sia pronto per il messaggio.

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6616 Losone
Fax +41 (0)91 785 76 01
uca@losone.ch

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10.00 - 12.00 /
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