Chi trova un oggetto smarrito è tenuto a avvisare la proprietaria o il proprietario dello stesso e, non conoscendolo, a darne avviso alla Polizia o a fare autonomamente indagini e pubblicazioni indicate dalle circostanze. L'avviso alla Polizia è obbligatorio se il valore dell'oggetto è manifestamente superiore ai 10 franchi. Chi trova un oggetto in una casa abitata o in uno stabilimento destinati al servizio o al trasporto pubblico, deve consegnarlo alla padrona o al padrone di casa, alla locataria o al locatario o alle persone incaricate della sorveglianza. (art. 720 CCS) Chi ha trovato un oggetto e ha adempiuto agli obblighi, lo stesso diviene di sua proprietà qualora il proprietario non è reperito entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso del ritrovamento.
Se l'oggetto può essere riconsegnato, chi lo ha trovato ha diritto al rimborso di tutte le spese e a un'equa mercede.
Per gli oggetti di poco valore che vengono consegnati verrà rilasciata una ricevuta che autorizza la trovatrice o il trovatore a ritirare l'oggetto entro il termine fissato, a meno che, nel frattempo, sia stato ritirato dalla persona che lo ha smarrito. L'eventuale mercede verrà trasmessa al ritrovatore a mezzo dell'Ufficio oggetti trovati. (art. 722 CCS) |